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consulenze specialistiche

privacy

Il Regolamento UE 679/16, in vigore dal 25 Maggio 2018, pur facendo salve le linee guida introdotte dalla Direttiva CE 95/46 in materia di protezione dei dati personali, introduce importanti novità e regole più chiare in tema di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, pone le basi per l'esercizio di nuovi diritti (diritto all'oblio e diritto alla portabilità del dato), stabilisce criteri rigorosi per il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE e per i casi di violazione dei dati personali (il cd. data breach), introduce il concetto di “accountability” e la nuova figura del Data Protection Officer (o DPO).

Entrando più nel dettaglio delle novità introdotte dal GDPR, è importante evidenziare che:

-  l’informativa è improntata sempre più sul concetto di trasparenza del trattamento dei dati personali e dell’esercizio dei diritti in carico agli interessati, in particolare nel caso in cui i dati siano oggetto di trasmissione in Paesi extraeuropei e nel caso di esercizio del diritto di revocare il consenso a determinati trattamenti;

-  con riguardo al cd. Data Breach, le organizzazioni devono comunicare in modo chiaro, semplice e immediato il verificarsi di violazioni dei dati personali all’Autorità Garante della Privacy e, nel caso in cui la violazione dei dati rappresenta una minaccia per i diritti e le libertà delle persone, anche agli interessati coinvolti;

-  il Data Protection Officer (o DPO) è la nuova figura di “Responsabile della protezione dei dati”, incaricato di assicurare una gestione corretta dei dati personali nelle organizzazioni.

NOI CI OCCUPIAMO DELLA CONSULENZA PER L'AZIENDA REDIGENDO I SEGUENTI DOCUMENTI:

-  Manuale di conformità PRIVACY
-  Informative per il trattamento dei dati personali
-  Nomine dei responsabili incaricati del trattamento
-  Registri delle attività di trattamento
-  Indicazioni circa l’utilizzo adeguato di internet e posta elettronica
-  Documentazione per violazione dei dati personali
-  Piano di sicurezza
-  DPIA – Valutazione di impatto PRIVACY

ed inoltre forniamo alle stesse la possibilità della figura specifica di DPO.

Rilevazioni fonometriche per acustica ambientale

Queste rilevazioni devono essere effettuate da tecnici specializzati, autorizzati dalle regioni ed iscritti in un apposito elenco regionale dei “tecnici in acustica ambientale”.

L'esperto effettua la perizia fonometrica e quindi stila una relazione tecnica che serve a garantire il rispetto dei limiti acustici imposti dalla zonizzazione comunale o a predisporre un piano di bonifica in caso di superamento di detti limiti.

Tali rilevazioni sono necessarie nei seguenti casi:

-  controversie con il vicinato in merito a rumori molesti,
-  inizio di una nuova attività che emetta rumore a causa di macchinari o impianti
-  verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici.

 

Pratiche emissioni in atmosfera

La normativa di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera fa capo al D.Lgs. 152/2006, parte Quinta e s.m.i.

Attualmente il sistema delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera prevede quattro livelli di “complessità”, per le quali è necessario richiedere una specifica autorizzazione agli enti preposti:

-  attività sottoposte ad "Autorizzazione Integrata Ambientale" (AIA), in capo alle Province; 

-  attività sottoposte a procedura ordinaria, in capo alle Province. La quale prevede l’emissione da parte dell’ente preposto di specifica autorizzazione;

-  attività in deroga ai sensi dell'art. 272, co. 2, (ex ridotto inquinamento atmosferico) e impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco ai sensi dell’art. 275, co 20, in capo alle Province. La quale prevede l’autorizzazione per silezio-assenso passati 45 giorni dalla presentazione della domanda;

-  attività in deroga ai sensi dell'art. 272, co. 1 (ex inquinamento poco significativo), in capo ai Comuni, la quale non prevede rilascio di autorizzazione, ma soltanto una presa d’atto da parte dell’ente ricevente.

LA SOCIETÀ ARIENTA  VI PUÒ SUPPORTARE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INVIO TELEMATICO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE CHE DEVE ESSERE PRESENTATA ANTECEDENTEMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI.

Analisi di laboratorio per esposizione professionale

In alcuni casi di esposizione dei lavoratori a specifici agenti chimici, può essere necessario da parte del datore di lavoro prevedere dei rilievi, mediante appositi dosimetri personali, per la determinazione dei livelli di contaminazione inalatoria o cutanea a cui il lavoratore può essere esposto. Queste analisi sono inoltre utili per verificare l’eventuale superamento dei limiti di esposizione professionale indicati dalle maggiori agenzie internazionali.

La nostra società avvalendosi di laboratori accreditati, può effettuare tali rilievi ed analisi, con l’obiettivo di aiutare il datore di lavoro ad effettuare successivamente una valutazione dei rischi sempre più precisa e mirata alla tutela dei lavoratori.

Verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra DPR 462/01

GENERALITÀ DEL DPR 462/01

In data 23 gennaio 2002 entra in vigore il DPR 462/01 riguardante il regolamento per la denuncia e la verifica periodica e straordinaria di installazioni, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

SOGGETTI INTERESSATI

Sono tenuti a rispettare il DPR 462/01, tutti i datori di lavoro che hanno alle dipendenze almeno un lavoratore o equiparato.

IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICHE

  • Impianti elettrici di messa a terra
  • Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (parafulmini)
  • Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

NOVITÀ APPORTATE DAL DPR 462/01

La novità rilevante, riguarda le verifiche di legge, ed in sostanza che dal 23 gennaio 2002 è il datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche secondo le nuove periodicità

PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE

Il datore di lavoro è tenuto a richiedere la verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ogni:

-  2 anni per quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio (es. attività soggette al Certificato Prevenzione Incendi) e per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

-  5 anni per tutti gli altri casi.

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OBBLIGO DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE A ORGANISMI ABILITATI

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01posso essere effettuate, esclusivamente da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero dello Sviluppo Economico, o in alternativa dalle Asl o dall' Arpa. Non sono valide quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici, se non solo ad uso interno di controllo aggiuntivo a quello ufficiale.

Verifica periodica delle attrezzature

Ogni Datore di Lavoro è obbligato dall'art. 71, comma 11, del Decreto 81/08 a sottoporre a Verifica Periodica le attrezzature contenute nell'Allegato VII del Decreto. La normativa prevede che la responsabilità persista fino al corretto assolvimento dell'obbligo di legge e termini con il rilascio del Verbale di Verifica.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 98 del 21 agosto 2013 che ha modificato il D.M. 11/04/2011, il compito è più facile: infatti, per le Verifiche Periodiche successive alla prima, IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICHIEDERE LA VERIFICA DIRETTAMENTE ALL'ENTE PRIVATO ABILITATO, NON ESSENDO PIÙ ASL TITOLARE DELLA FUNZIONE. LA PRIMA VERIFICA INVECE RIMANE A CARICO DELL’ INAIL, IN QUALE È ANCORA TITOLARE DI FUNZIONE A CUI IL DATORE DI LAVORO DEVE INVIARE LA RICHIESTA 45 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA.

Con il nostro supporto potete beneficiare di un servizio riservato, sintetizzato di seguito:

- Sopralluogo gratuito (individuazione delle attrezzature da verificare o da escludere e analisi della documentazione)
-  Preventivo gratuito (in applicazione del tariffario nazionale di cui al D. Dirig. 23/11/2012)
-  Servizio informazioni ‘in-time’ 
-  Redazione dei moduli di richiesta di Prima Verifica (INAIL)
-  Redazione dei moduli per la richiesta di verifica successiva alla prima, con enti con noi convenzionati
-  Vi supportiamo nell'assolvimento dell'obbligo di indagine supplementare ventennale, per gli impianti di sollevamento trasferibili
-  Su richiesta, redigiamo per voi un archivio documentale telematico delle attrezzature in vostro possesso
-  Teniamo costantemente sotto controllo lo stato di verifica di ogni attrezzatura, ne monitoriamo le scadenze avvisandovi in tempo utile, garantendone così il legale utilizzo per 365 giorni l’anno e semplificando i vostri adempimenti.

Autorizzazioni SCIA ed AUA

Offriamo a tutti gli imprenditori, il servizio di presentazione “S.C.I.A.” (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e, per i casi previsti dalla legge, la presentazione “A.U.A.” (Autorizzazione Unica Ambientale). Questi adempimenti necessari ed obbligatori quando si inizia una qualsiasi nuova attività o si modifica sostanzialmente una attività esistente, prevedono l’invio di numerose informazioni agli enti preposti per l’ottenimento delle autorizzazioni previste all’avvio o al proseguimento delle stesse.

La nostra società vi può supportare nell’implementazione di tale documentazione, mediante una consulenza competente, puntuale e attenta alle vostre esigenze.

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p.iva 03811590961
cap. soc.: € 1000
rea: LO-1453195